Per la giusta dosimetria della sanzione, e in particolare ai fini di un’eventuale mitigazione della stessa, tra le altre cose rilevano il grado non particolarmente elevato della colpa e l’assenza di dolo o intento fraudolento, la correttezza del comportamento precedente e successivo ai fatti, le vicende personali e professionali dell’incolpato nel periodo considerato, la ridotta gravità o l’assenza del danno per l’esponente, l’intervenuto risarcimento del danno, l’ammissione di responsabilità e il rammarico espresso per l’accaduto, il ravvedimento operoso, la mancata compromissione dell’immagine della professione forense, la commendevole vita professionale, l’insussistenza di precedenti disciplinari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 121 del 3 aprile 2024
– codice: art. 15
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L’attuale connotazione penalistica delle sanzioni disciplinari, tra “favor rei” e “tempus regit actum”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Piacci Bruno), sentenza n. 123 del 23 Luglio 2015
L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 53 del 14 Marzo 2015
Inammissibile la qlc sul regolamento CNF per la formazione continua
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 50 del 16 Aprile 2014
Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 50 del 16 Aprile 2014
L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Mariani Marini Alarico), sentenza n. 231 del 30 Dicembre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 09 Maggio 2012 (sospensione)