I criteri di commisurazione della sanzione di cui all’art. 21 cdf non attengono né all’an né al quomodo della condotta illecita, ma piuttosto alla valutazione della sua gravità, sicché non costituiscono elementi essenziali della fattispecie sanzionatrice, né integrano circostanze attenuanti e aggravanti in senso tecnico, ossia elementi accidentali dell’illecito, di talché sono di norma sottratti all’onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 133 del 5 luglio 2023
NOTA:
In senso conforme, Cass. n. 7530/2020, Cass. n. 1609/2020, Cass. n. 11933/2019, CNF n. 27/2022, CNF n. 29/2021, CNF n. 19/2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 05 Luglio 2023 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 15 del 11 Ottobre 2022 (radiazione)
0 Comment