Dosimetria della sanzione: il riconoscimento di attenuanti e di aggravanti richiede una (seppur succinta) motivazione

La sanzione disciplinare espressamente prevista in editto può essere attenuata o aggravata secondo i principi espressi dall’art. 22 cdf, di cui il Giudice della deontologia deve dar conto, seppur sinteticamente, purché non con motivazione di stile ovvero meramente apparente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 333 del 27 dicembre 2023

NOTA:
In arg. si ricorda comunque che “La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie” (per tutte, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Consales, rel. Gagliano-, sentenza n. 240 dell’8 novembre 2023).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 333 del 27 Dicembre 2023 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 01 Agosto 2022 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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