A seguito dell’introduzione del domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, previsto dall’art. 16-sexies d.l. 18/10/2012, n. 179, come modificato dal d.l. 24/06/2014, n. 90, non è più possibile effettuare le comunicazioni o le notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario procedente, anche se l’avvocato destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. Tale principio di diritto, enunciato riguardo al processo civile, va esteso al processo dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale si applicano norme e principi del codice di rito civile, i quali, invece, unicamente per il giudizio di cassazione (art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.; art. 16-sexies, d.l. n.179/2012) prescrivono che, in mancanza di espresse indicazioni, le notificazioni devono essere effettuate in cancelleria.
Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018
– codice: art. 5
Risultati della ricerca: 78
La rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 6 del 19 Febbraio 2014
La partecipazione alla contesa elettorale non scrimina l’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 220 del 30 Dicembre 2013
La valutazione del requisito della condotta irreprensibile
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 187 del 17 Ottobre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 17 Ottobre 2013 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 13 Dicembre 2011