Domicilio digitale e avvocato extra districtum

A seguito dell’introduzione del domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, previsto dall’art. 16-sexies d.l. 18/10/2012, n. 179, come modificato dal d.l. 24/06/2014, n. 90, non è più possibile effettuare le comunicazioni o le notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario procedente, anche se l’avvocato destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. Tale principio di diritto, enunciato riguardo al processo civile, va esteso al processo dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale si applicano norme e principi del codice di rito civile, i quali, invece, unicamente per il giudizio di cassazione (art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.; art. 16-sexies, d.l. n.179/2012) prescrivono che, in mancanza di espresse indicazioni, le notificazioni devono essere effettuate in cancelleria.

Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

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– codice: art. 21

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sentenza

IMPUGNAZIONI CIVILI – IMPUGNAZIONI IN GENERALE – NOTIFICAZIONE – DELLA SENTENZA IMPUGNATA – TERMINI – PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Notificazione della sentenza a procuratore iscritto all’albo – Validità – Cessazione di fatto dell’attività professionale – Irrilevanza – Decadenza dal termine di impugnazione – Rimessione in termini – Esclusione.

Corte di Cassazione (pres. Manna Antonio, rel. Mercolino Guido), sentenza n. 487 del 10 Gennaio 2019

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 22 Novembre 2018 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 13 Giugno 2011 (sospensione)