A seguito dell’introduzione del domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, previsto dall’art. 16-sexies d.l. 18/10/2012, n. 179, come modificato dal d.l. 24/06/2014, n. 90, non è più possibile effettuare le comunicazioni o le notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario procedente, anche se l’avvocato destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. Tale principio di diritto, enunciato riguardo al processo civile, va esteso al processo dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale si applicano norme e principi del codice di rito civile, i quali, invece, unicamente per il giudizio di cassazione (art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.; art. 16-sexies, d.l. n.179/2012) prescrivono che, in mancanza di espresse indicazioni, le notificazioni devono essere effettuate in cancelleria.
Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018
– codice: art. 15
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L’attuale connotazione penalistica delle sanzioni disciplinari, tra “favor rei” e “tempus regit actum”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Piacci Bruno), sentenza n. 123 del 23 Luglio 2015
L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 53 del 14 Marzo 2015
Inammissibile la qlc sul regolamento CNF per la formazione continua
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 50 del 16 Aprile 2014
Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 50 del 16 Aprile 2014
L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Mariani Marini Alarico), sentenza n. 231 del 30 Dicembre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 09 Maggio 2012 (sospensione)