In tema di iscrizione all’Albo degli Avvocati, nella disciplina novellamente modificata dagli artt. 45, 49 segg. del D. lgs. n. 59/10, va ravvisata l’avvenuta formazione del silenzio assenso qualora, entro due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione, non sia intervenuto alcun provvedimento di accoglimento o di rigetto. Dopo tale momento, peraltro, resta preclusa l’adozione, in ordine alla medesima domanda, di una seconda decisione che assuma – come nella specie – la veste di atto espresso di diniego, avendo esaurito il consiglio territoriale, all’epoca della pronuncia negativa impugnata, il suo potere provvedimentale al riguardo. Il che non toglie, peraltro, che l’ente conservi pur sempre il potere di autotutela anche con riguardo al provvedimento formatosi col meccanismo del silenzio assenso, in conformità a quanto previsto dall’art. 20, co. 3, l. n. 241/1990. (Nella specie, il CNF ha accolto il ricorso, annullato il provvedimento di diniego impugnato e dichiarata l’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di iscrizione nell’albo degli avvocati).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Pasqualin), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 195
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. PERFETTI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 181
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 27 Dicembre 2012 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 30 Maggio 2011
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