Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall’Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine, che tuttavia può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista. Infatti, sarebbe viziato da eccesso di potere per irragionevolezza un provvedimento che, accogliendo un’istanza in tal senso dell’iscritto, ne disponesse la cancellazione con decorrenza da un momento eccessivamente risalente nel tempo, con evidenti possibili conseguenze negative in ordine alla tutela dei soggetti che avessero fatto ricorso alle prestazioni professionali dell’avvocato iscritto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 269 del 24 settembre 2025
NOTA
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 350 del 29 dicembre 2023.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 269 del 24 Settembre 2025 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Dicembre 2024 (cancellazione amm.va)
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