Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell’impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale

Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, l’incolpato era stato prosciolto da uno degli addebiti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha comunque confermato la sanzione della censura irrogata dal Consiglio territoriale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 56 del 10 marzo 2025

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 390/2024, CNF n. 283/2024, CNF n. 278/2024, CNF n. 231/2024, CNF n. 141/2024, CNF n. 116/2023, CNF n. 230/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 107/2022, CNF n. 57/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 81/2021, CNF n. 141/2020, CNF n. 130/2020, CNF n. 156/2019, CNF n. 76/2018.
In arg. cfr. pure CNF n. 488/2024 e CNF n. 209/2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 10 Marzo 2025 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 10 Novembre 2023 (censura)
Giurisprudenza CNF

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