Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell’impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale

Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, per uno degli illeciti commessi dall’incolpato si era compiuta la prescrizione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha comunque confermato, anche nella sua durata, la sanzione della sospensione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 390 del 25 ottobre 2024

NOTA:
In senso confome, CNF n. 283/2024, CNF n. 278/2024, CNF n. 231/2024, CNF n. 141/2024, CNF n. 116/2023, CNF n. 230/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 107/2022, CNF n. 57/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 81/2021, CNF n. 141/2020, CNF n. 130/2020, CNF n. 156/2019, CNF n. 76/2018.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 390 del 25 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 30 Gennaio 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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