Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell’impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale

Il parziale accoglimento dell’impugnazione (nella specie, per prescrizione di uno degli illeciti contestati) non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, in implicita applicazione del principio di cui in massima, il CNF, pur dichiarando prescritto uno dei due capi di incolpazione, ha confermato l’avvertimento irrogato dal CDD).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 231 del 31 maggio 2024

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 199/2022, CNF n. 230/2022, CNF n. 107/2022, CNF n. 57/2022, CNF n. 141/2020, CNF n. 130/2020, CNF n. 156/2019, CNF n. 81/2018, CNF n. 561/2018, CNF n. 245/2017, CNF n. 275/2016, CNF n. 15/2016, CNF n. 52/2013, CNF n. 16/2012, CNF n. 215/2005, CNF n. 203/2005, CNF. n. 82/2002, CNF. n. 52/2002, nonché Cass. n. 20383/2021, che ha superato il proprio precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2506/2020.

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– codice: art. 48

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parere

Il COA di Torre Annunziata formula quesito in merito alla “possibilità di allegazione probatoria (corrispondenza intercorsa tramite posta elettronica certificata tra Avvocati in un giudizio di separazione), acquisita da un Avvocato, che non era costituito nel giudizio di separazione, nell’esercizio della propria funzione e delle prerogative di cui agli artt. 391 bis c.p.p. ossia quali informazioni difensive presso il collega civilista regolarmente costituito in quel giudizio, in un procedimento penale pendente nel quale ad uno degli ex coniugi vengono imputati i reati di cui agli art. 572, co. 2 e 629 c.p., costituendo la corrispondenza intercorsa tra colleghi perfezionamento e prova di un accordo”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 20 del 20 Aprile 2022

parere

Il COA di Bergamo chiede di sapere se “Il comma 2 dell’art. 48 del Codice deontologico forense [possa] essere interpretato nel senso che la produzione di corrispondenza intercorsa tra colleghi sia ammessa quando, recando la prova dello svolgimento delle trattative e della formazione dell’accordo, sia dall’avvocato utilizzata per dimostrare la validità ed efficacia del contratto e l’insussistenza di vizi del consenso”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 55 del 02 Novembre 2021

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 16 Ottobre 2019 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 17 Novembre 2014 (avvertimento)