Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell’impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale

Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, all’incolpato era stata irrogata in sede territoriale la sanzione disciplinare della censura per due distinti capi d’incolpazione, uno dei quali poi venuto meno in sede di impugnazione. In applicazione del principio di cui in massima, qui confermato in sede di Legittimità, il CNF aveva confermato la sanzione della censura).

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021

NOTA:
Con la sentenza di cui in massima, la S.C. ha superato il proprio precedente orientamento (espresso con la sentenza n. 2506 del 4 aprile 2020) così sostanzialmente aderendo a Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Pasqualin), sentenza n. 130 del 17 luglio 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 156 del 7 dicembre 2019.

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– codice: art. 24

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parere

Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone) concerne il caso di un avvocato (x) convenuto in giudizio da una persona giuridica, con l’accusa di avere attestato falsamente la firma del legale rappresentante della persona giuridica stessa. Tale avvocato si difende attribuendo ad altro collega (y) la responsabilità del fatto. La persona giuridica intraprende altra causa, ad altro titolo, contro l’avvocato (y); questi si fa assistere da avvocato (z) che, in occasione di udienza, si fa sostituire dal collega (x). Il COA richiedente il parere, rilevato che la fattispecie non pare rientrare nel caso dell’art. 37 del codice deontologico, domanda al Consiglio nazionale se il caso non possa comunque farsi ricadere sotto l’operatività di principi deontologici in materia di conflitto di interessi.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 89 del 10 Maggio 2002

parere

Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone) concerne il caso di un avvocato (x) convenuto in giudizio da una persona giuridica, con l’accusa di avere attestato falsamente la firma del legale rappresentante della persona giuridica stessa. Tale avvocato si difende attribuendo ad altro collega (y) la responsabilità del fatto. La persona giuridica intraprende altra causa, ad altro titolo, contro l’avvocato (y); questi si fa assistere da avvocato (z) che, in occasione di udienza, si fa sostituire dal collega (x). Il COA richiedente il parere, rilevato che la fattispecie non pare rientrare nel caso dell’art. 37 del codice deontologico, domanda al Consiglio nazionale se il caso non possa comunque farsi ricadere sotto l’operatività di principi deontologici in materia di conflitto di interessi.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 83 del 05 Aprile 2002

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 18 Novembre 1998 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Gennaio 1993