Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, per uno -peraltro il meno grave- dei molteplici illeciti, anche di rililevo penale, commessi dall’incolpato si era compiuta la prescrizione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha comunque confermato la sanzione della radiazione irrogata dal Consiglio territoriale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 230 del 29 novembre 2022
NOTA:
In senso confome, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021 (che ha superato il proprio precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2506 del 4 aprile 2020), nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Pasqualin), sentenza n. 130 del 17 luglio 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 156 del 7 dicembre 2019.
– codice: art. 62
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L’avvocato non può instaurare procedure di mediazione dinanzi all’Organismo di cui faccia parte
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Napoli Mario), sentenza n. 265 del 30 Dicembre 2022
Il COA di Rieti chiede di sapere se alla luce delle recenti modifiche di cui alla L. 247/2012 ed in particolare alla disposizione di cui all’art. 9 rubricato “specializzazioni e successivo regolamento nonché del disposto di cui all’art. 17 del Codice Deontologico Forense: nell’ambito dei titoli di specializzazione ed informazioni sulla propria attività, siano legittimamente divulgabili ed inseribili nella carta intestata del professionista e/o negli atti giudiziari possono o no ricomprendersi i titoli di: – specialista in Diritto Civile per conseguimento del diploma presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile ad esito di corso triennale ed esame finale prima dell’entrata in vigore della riforma forense; – Mediatore, con ciò intendendosi l’avvocato abilitato alla mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, che abbia svolto tutti i corsi di aggiornamento imposti per legge e sia iscritto presso un Organismo di Mediazione.
Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 73 del 22 Giugno 2016
Mediatore e avvocato: incompatibilità e conflitto di interesse
, sentenza n. 3989 del 01 Aprile 2016