Il parziale accoglimento dell’impugnazione (nella specie, per prescrizione di uno degli illeciti contestati) non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, in implicita applicazione del principio di cui in massima, il CNF, pur dichiarando prescritto uno dei due capi di incolpazione, ha confermato l’avvertimento irrogato dal CDD, peraltro comunque non riducibile in una sanzione attenuata, stante la natura non disciplinare del richiamo verbale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 199 del 28 ottobre 2022
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 230/2022, CNF n. 107/2022, CNF n. 57/2022, CNF n. 141/2020, CNF n. 130/2020, CNF n. 156/2019, CNF n. 81/2018, CNF n. 561/2018, CNF n. 245/2017, CNF n. 275/2016, CNF n. 15/2016, CNF n. 52/2013, CNF n. 16/2012, CNF n. 215/2005, CNF n. 203/2005, CNF. n. 82/2002, CNF. n. 52/2002, nonché Cass. n. 20383/2021, che ha superato il proprio precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2506/2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 28 Ottobre 2022 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 20 Giugno 2018 (avvertimento)
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