La violazione del divieto di patto di quota lite (art. 25 co. 2 cdf e art. 13 co. 4 L. n. 247/2012) costituisce illecito permanente, il cui dies a quo prescrizionale va individuato nel momento in cui è chiesto l’adempimento del patto stesso, che cristallizza l’illecito quand’anche il patto fosse stato stipulato nel c.d. “periodo intermedio” (Nel caso di specie, il patto di quota lite veniva stipulato nel 2011, ma utilizzato per la richiesta di adempimento nel 2019, che ha segnato il momento di decorrenza della prescrizione).
NOTA
Come ricordato anche dalla giurisprudenza domestica e di Legittimità (CNF n. 15/2023, Cass. n. 6002/2021, Cass. n. 2169/2016), il patto di quota lite:
1) è stato vietato in modo assoluto dall’art. 2233 co. 3 c.c., nella sua originaria formulazione;
2) successivamente (c.d. periodo intermedio), è divenuto lecito in base alla modifica dell’art. 2233 c.c. cit. da parte dell’art. 2 D.L. n. 223/2006, conv. nella L. n. 248/2006 (c.d. “Lenzuolate Bersani”), con conseguente abrogazione dell’art. 45 cdf prev. (fermo restando, in ogni caso, il divieto, anche per tali patti, di prevedere compensi sproporzionati ed eccessivi: CNF n. 65/2025, CNF n. 286/2024, CNF n. 1/2023, CNF n. 206/2022, Cass. n. 6002/2021, CNF n. 153/2020, Cass. n. 25012/2014);
3) infine, è nuovamente e tuttora vietato in base all’art. 13 L. n. 247/2012 e art. 25 co. 2 cdf.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 15 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 05 Gennaio 2025 (sospensione)
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