Divieto di intrattenere con il cliente rapporti economici di qualsiasi natura: l’illecito è permanente

Ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, la violazione dell’art. 23 co. 3 cdf (ossia il divieto di intrattenere con il cliente rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che possano influire sul rapporto professionale) è di natura permanente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 66 del 22 marzo 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 22 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 22 Maggio 2024 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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