Non vìola l’art. 44 ncdf (“Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega”) l’avvocato che, dopo essersi accordato per l’estinzione del giudizio ex art. 309 cpc, presenzi invece all’udienza al fine di ottenere la condanna al pagamento dell’importo dell’imposta di registro successivamente determinata dal competente ufficio e vanamente richiesta alla controparte stessa, trattandosi di fatto sopravvenuto.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 10 maggio 2017, n. 51.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 10 Luglio 2017 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 09 Dicembre 2014 (censura)
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