Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza

Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 105 del 27 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 27 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera n. 40 del 20 Ottobre 2022 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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