La violazione dell’art. 68 cdf è un illecito deontologico istantaneo, che si consuma con l’assunzione dell’incarico sicché, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, non rileva il momento -successivo- in cui l’incarico stesso termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato, giacché il prosieguo delle iniziative giudiziali in relazione alle quali il successivo incarico è stato assunto non aggiunge disvalore alla istantanea lesività di quel fatto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 439 del 23 novembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 439 del 23 Novembre 2024 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 30 Gennaio 2023 (avvertimento)
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