L’Avvocato che, nonostante abbia transatto nell’interesse del suo assistito una procedura esecutiva pendente – rinunciandola e ritirando presso la controparte assegno recante l’importo concordato -, coltivi la predetta procedura ottenendo l’emissione di ordinanza di assegnazione e ritiri, presso la controparte, ulteriore assegno recante l’importo giudizialmente assegnato, viola i doveri di correttezza e probità, nonché il divieto di aggravare la posizione debitoria della controparte con onerose e plurime iniziative giudiziarie.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Manfredi, rel. Manfredi), decisione n. 9 del 28 luglio 2017
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