Divieto del patto di quota lite – Fondamento – Pattuizione consentita ex art. 13, comma 3, l. n. 247 del 2012 – Differenze.

Il divieto del patto di quota lite di cui all’art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, si fonda sull’esigenza di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l’avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, al risultato della controversia, ciò che non ricorre, invece, nella diversa pattuizione – ammessa dal comma 3 del medesimo art. 13 – nella quale il compenso venga parametrato al valore dei beni o degli interessi litigiosi. (mass.uff.)

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 14699 del 31 maggio 2025

Giurisprudenza Cassazione

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