La tipicità degli atti impugnabili al CNF non ammette deroga alcuna, sicché sfugge alla competenza giurisdizionale domestica il ricorso avverso il provvedimento con cui il COA rigetti l’istanza di accesso agli atti, che va infatti proposto al Giudice amministrativo, al quale pertanto il processo deve essere rinviato ex art. 59 1° co. L. 18/6/2009 n. 69.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 23 Luglio 2015 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rossano, delibera del 08 Settembre 2011
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