L’art. 182, co. 2, c.p.c. (che, in presenza di un vizio della procura, consente il rilascio della procura in data posteriore alla notificazione dell’atto purché anteriore alla costituzione della parte rappresentata, ed impone al giudice, d’ufficio o su eccezione di parte, di provvedere in ordine alla sanatoria) non opera qualora la legge prescriva il conferimento di un mandato speciale, come avviene nei giudizi dinnanzi al Consiglio Nazionale Forense in forza dell’art. 60, co. 4, R.D. 37/1934).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 72 del 29 luglio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 29 Luglio 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 14 Giugno 2016 (sospensione)
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