Difese d’ufficio e sanzione disciplinare superiore all’avvertimento

L’avvocato che abbia riportato una sanzione disciplinare definitiva superiore all’avvertimento è cancellato d’ufficio dall’elenco dei difensori di ufficio, e può esservi reiscritto non prima di cinque anni dalla cancellazione stessa (art. 10 Reg. CNF per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio). Peraltro, l’avvocato cancellato dall’elenco non può svolgere attività difensiva nei processi in cui sia stato nominato difensore di ufficio, né può nominare un proprio sostituto in quanto tale adempimento deve avvenire sempre ex officio. Conseguentemente, deve escludersi la rilevanza disciplinare dell’assenza all’udienza da parte dell’avvocato già cancellato dall’elenco, trattandosi piuttosto di comportamento necessitato, fermo restando comunque il dovere dell’avvocato stesso di presenziare comunque all’udienza sia pur al solo fine di accertarsi che il giudice sia a conoscenza di tale circostanza ed evitare così lungaggini processuali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 250 del 15 settembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250 del 15 Settembre 2025 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 18 del 25 Settembre 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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