Difesa penale e rinuncia al mandato per conflitto di interessi

Per il difensore, specie se incaricato della difesa penale, è assolutamente preminente l’interesse del cliente a ricevere ogni opportuna assistenza tecnica di cui deve essere garantita anche la continuità, sicché anche un’eventuale rinunzia al mandato per l’emersione di profili di incompatibilità deve avvenire senza arrecare alcun pregiudizio alla posizione dell’assistito con le ulteriori conseguenza che, al riguardo, non possono pretendersi automatismi o assoluti sincronismi tra il momento in cui si abbia contezza dei profili di incompatibilità e la formale rinuncia al mandato, dovendosi invece ritenere che la comunicazione al cliente e poi all’autorità giudiziaria deve intervenire con tempi adeguati e ragionevoli in funzione dei preminenti interessi di tutela dell’assistito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 211 del 19 ottobre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 del 19 Ottobre 2023 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 22 Novembre 2018 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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