Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, limitatamente alla previgente disciplina (art. 51 RDL n. 1578/1933), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, che tuttavia costituisce un fatto esterno alla condotta sicché non comporta l’applicabilità della sopravvenuta disciplina prescrizionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Sacco), sentenza n. 257 del 20 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 257 del 20 Dicembre 2022 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 11 Maggio 2021 (archiviazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21311 del 19 Luglio 2023 (respinge)
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