Dichiarazioni mendaci o reticenti in sede di istanza di iscrizione all’albo o registro: l’omessa attestazione di precedenti penali può pregiudicare il requisito della condotta irreprensibile

Costituisce violazione del dovere di verità nei confronti delle istituzioni forensi (art. 71 co. 1 cdf), con conseguente possibile rilievo anche ai fini della valutazione circa il requisito della condotta irreprensibile (art. 17 co. 1 lett. h L. n. 241/2012) l’aver sottaciuto, in sede di domanda di iscrizione all’albo o registro, la sussistenza di condanne penali (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva disposto la cancellazione del ricorrente dal registro dei praticanti semplici giacché, in sede di domanda per ottenere l’iscrizione al Registro Speciale dei praticanti abilitati, non dichiarava un proprio precedente penale nonché di intrattenere un rapporto di lavoro subordinato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto il ricorso confermando la legittimità del provvedimento impugnato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 349 del 27 settembre 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 165 del 11 ottobre 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), decisione del 21 aprile 2011, n. 58.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 349 del 27 Settembre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 15 Gennaio 2024 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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