Il professionista può bene, nell’espletare il proprio ministero, manifestare la massima fermezza sia negli scritti, sia negli interventi orali, ma ciò deve tradursi in comportamenti improntati a moderazione e correttezza, senza mai far ricorso ad un linguaggio o ad espressioni atte ad offendere e comunque non consone al decoro che l’incarico di cui è investito deve comportare.
La provocazione può al massimo operare come attenuante e mai da esimente giacché il comportamento dell’avvocato deve sempre essere improntato al massimo decoro anche a fronte di comportamenti altrui, dei quali in ogni caso va valutata di volta in volta la capacità offensiva. (Rigetto del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 13 febbraio 1993, n. 12
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 13 Febbraio 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Febbraio 1992
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