A differenza della previgente disciplina (art. 31 RDL n. 1578/1933), il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello non è più legittimato ad impugnare la delibera di iscrizione all’albo, che, per questo, neppure gli deve essere notificata ex art. 17 L. n. 247/2012, con conseguente preclusione dell’esame del merito del ricorso stesso (Nel caso di specie, il Procuratore Generale impugnava la delibera di iscrizione all’albo di soggetto condannato con sentenza penale non definitiva, in quanto dal medesimo ritenuta idonea ad escludere il requisito della condotta irreprensibile, ancorché non passata in giudicato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente Procuratore, nel contempo dando comunque atto che, nelle more, la predetta sentenza penale era stata riformata in sede di appello, con assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto ascrittogli).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 26 Gennaio 2016 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 24 Febbraio 2015
0 Comment