Delibera di cancellazione dall’albo: gli effetti possono retroagire alla data di presentazione della relativa domanda

Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall’Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine, che tuttavia può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 269 del 24 settembre 2025

NOTA
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 35 del 25 marzo 2023.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 269 del 24 Settembre 2025 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Dicembre 2024 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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