Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall’Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine, che tuttavia può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 95 del 27 marzo 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, Giraudo), sentenza n. 162 del 25 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 35 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021 nonché Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 17 ottobre 2022 e Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 53.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 27 Marzo 2024 (accoglie) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 13 Dicembre 2023 (cancellazione amm.va)
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