Cancellazione dall’albo: gli effetti decorrono dalla delibera COA (ma possono prudenzialmente retroagire alla data di presentazione della relativa domanda)

Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall’Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine, che tuttavia può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 322 del 16 settembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 95 del 27 marzo 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Santinon Federica), sentenza n. 350 del 29 Dicembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, Giraudo), sentenza n. 162 del 25 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 35 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cosimato Aniello), sentenza n. 187 del 21 Ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021 nonché Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 17 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 20 del 01 Febbraio 2021 e Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 53.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 322 del 16 Settembre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 23 Ottobre 2023 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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