Definire “bugie” le affermazioni di controparte non è, in sè, offensivo né sconveniente

Definire “bugie” (ovvero, etimologicamente, “cose deliberatamente non vere”) le affermazioni avversarie non integra, di per sè, alcun intento denigratorio ed offensivo nei confronti della controparte, quanto piuttosto solo la volontà di contestarne decisamente, e magari vivacemente, la veridicità, utilizzando espressioni in sé nient’affatto sconvenienti, e solo protese, anche sotto la reazione dell’emotività del momento, a rimarcare detta dimensione di assoluta non rispondenza a verità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 76

NOTA:
In senso conforme, riferita al termine “menzogne“, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Berruti), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 215. In arg. v. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 24, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 06 Giugno 2015 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 27 Ottobre 2010 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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