Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento della delibera (e non del successivo deposito)

Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 214 del 27 maggio 2024

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– codice: art. 48

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parere

Il COA di Barcellona PG chiede se possa essere prodotta in giudizio dai difensori dei convenuti una PEC con proposta di abbandono del giudizio non sottoscritta dalla parte, inviata agli stessi dal difensore dell’attore, considerato che, successivamente l’attore, costituitosi in giudizio con un nuovo procuratore, ha riproposto tutte le domande senza tenere conto della proposta di abbandono del giudizio formulata dal precedente avvocato.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 26 del 26 Aprile 2017

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 11 Giugno 2016 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 28 Marzo 2011 (avvertimento)