Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento del deposito

Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario in carica al momento del deposito della decisione, anche se questi non fossero stati in carica, nemmeno quali componenti del collegio, al tempo in cui fu assunta la deliberazione (artt. 44 e 51 r.d. n. 37/1934).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 10 marzo 2015, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morgese), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 151.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 233 del 29 Dicembre 2015 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Marsala, delibera del 13 Luglio 2010 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22516 del 07 Novembre 2017 (accoglie)
abc, Giurisprudenza CNF

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