Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione. Pertanto deve essere dichiarata nulla la decisione che non soddisfi tale prescrizione (Nel caso di specie, la decisione disciplinare impugnata era stata sottoscritta dal presidente del Consiglio territoriale, che tuttavia non aveva partecipato alle sedute di trattazione e, quindi, neppure alla formazione della decisione stessa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 23 settembre 2017, n. 134
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 23 Settembre 2017 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 27 Giugno 2014 (avvertimento)
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