Decisione disciplinare: necessaria e sufficiente la firma del Presidente e del Segretario

La decisione disciplinare del CDD (rectius, della motivazione, dacché del dispositivo viene data immediata lettura al termine della seduta dibattimentale ai sensi degli artt. 59 lett. l della l. n. 247/2012 e 26 Reg. CNF n. 2/2014) è sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, e non (anche) dal relatore/estensore.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Cass. n. 19260/2023, CNF n. 46/2023, CNF n. 259/2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 10 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 25 Ottobre 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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