L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, circa le modalità e la tempistica per la presentazione dell’impugnazione non giustifica, in caso di ritardo dell’impugnazione stessa, alcuna rimessione in termini, giacché la particolare qualifica professionale dell’incolpato esclude ogni incertezza in merito, non sussistendo pertanto un errore scusabile.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 21 giugno 2018, n. 72
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 366.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 21 Giugno 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 26 Maggio 2014 (sospensione)
0 Comment