L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, circa le modalità e la tempistica per la presentazione dell’impugnazione non è causa di nullità né giustifica, in caso di ritardo dell’impugnazione stessa, alcuna rimessione in termini, giacché la particolare qualifica professionale dell’incolpato esclude ogni incertezza in merito, non sussistendo pertanto un errore scusabile.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 13 Luglio 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 24 Novembre 2016 (sospensione)
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