L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, circa le modalità e la tempistica per la presentazione dell’impugnazione non è causa di nullità né giustifica, in caso di ritardo dell’impugnazione stessa, alcuna rimessione in termini, giacché la particolare qualifica professionale dell’incolpato esclude ogni incertezza in merito, non sussistendo pertanto un errore scusabile (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408).
Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 366, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 255, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 227, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 42, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 15 settembre 2010, n. 64.
– codice: art. 33
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Doveri di diligenza, lealtà e verità – Reiterato inadempimento degli incarichi, omessa restituzione di documenti e comunicazione di informazioni false al cliente – Illecito deontologico – Cancellazione dall’albo professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Corpaci Armando), sentenza n. 130 del 08 Novembre 1993
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Omessa indicazione di somma in rendiconto presentato quale tutore – Omessa restituzione di atti e documenti al cliente – Ritenzione di somme di spettanza del cliente ed altri addebiti – Illecito disciplinare – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno – Attenuanti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Di Benedetto Giovanni), sentenza n. 123 del 28 Dicembre 1992
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Dovere di lealtà e correttezza – Rifiuto di restituzione documenti, omessa resa del conto di somme ricevute dal cliente, omessa presentazione di fatture, redazione di fatture per importi inferiori a quelli percepiti e altri addebiti – Illeciti deontologici – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina Vito, rel. Di Lauro Massimo), sentenza n. 103 del 07 Ottobre 1992
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 07 Ottobre 1992 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 10 Ottobre 1990 (sospensione)