L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, circa le modalità e la tempistica per la presentazione dell’impugnazione non è causa di nullità né giustifica, in caso di ritardo dell’impugnazione stessa, alcuna rimessione in termini, giacché la particolare qualifica professionale dell’incolpato esclude ogni incertezza in merito, non sussistendo pertanto un errore scusabile (Nel caso di specie, nella propria impugnazione il ricorrente aveva dato prova di aver ben compreso i fatti contestatigli nonché di aver individuato l’autorità a cui proporre l’appello e il termine utile per proporre l’impugnazione stessa).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 11 Novembre 2017 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 29 Gennaio 2015 (cancellazione amm.va)
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