L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, delle modalità e della tempistica per la presentazione dell’impugnazione non ne determina la nullità, ma semmai giustifica, in caso di ritardo dell’impugnazione stessa, la concessione di un termine per l’errore scusabile, ove ne ricorrano i presupposti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 56 del 16 luglio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 16 Luglio 2019 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 25 Settembre 2013 (avvertimento)
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