L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, delle modalità e della tempistica per la presentazione dell’impugnazione non ne determina la nullità, ma semmai giustifica, in caso di ritardo dell’impugnazione stessa, la concessione di un termine per l’errore scusabile, ove ne ricorrano i presupposti.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 227, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 42, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 15 settembre 2010, n. 64.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 31 Dicembre 2015 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Novembre 2013 (cancellazione amm.va)
0 Comment