L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, delle modalità e della tempistica per la presentazione dell’impugnazione non ne determina la nullità, ma semmai giustifica, in caso di ritardo dell’impugnazione stessa, la concessione di un termine per l’errore scusabile, ove ne ricorrano i presupposti.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 42, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 15 settembre 2010, n. 64.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 12 Luglio 2016 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 14 Maggio 2014 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30993 del 27 Dicembre 2017 (respinge)
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