Decisione disciplinare: l’omessa indicazione del numero è irrilevante

L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare, del numero del registro delle decisioni non rileva ai fini della validità della stessa, non essendo prevista da alcuna norma procedimentale e costituendo eventualmente una irregolarità burocratica della segreteria, successiva al perfezionamento e al deposito dell’atto medesimo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408).

Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

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parere

Il COA di Roma formula quesito in merito all’istanza – pervenuta da un Consigliere dello stesso Ordine – volta ad accedere all’elenco degli iscritti votanti alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. Premessa una compiuta disamina della normativa applicabile, il COA chiede di sapere: a) se la predetta richiesta debba essere indirizzata al COA ovvero alla Commissione elettorale; b) se la predetta debba essere formulata in termini di mera istanza di accesso agli atti ex legge n. 241/90 ovvero come istanza di accesso civico ex d. lgs. n. 33/2013; c) se, ove correttamente proposta, detta richiesta debba essere accolta ovvero rigettata; d) in caso di accoglimento, in che termini sia possibile contemperare l’esigenza di interpello dei controinteressati, in uno con il rispetto dei principi di anonimizzazione e di minimizzazione con la materiale consegna di un completo “elenco dei votanti”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 21 del 23 Giugno 2023

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 275 del 31 Dicembre 2022 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 23 Maggio 2018 (censura)