L’inesattezza materiale che non induca alcuna incertezza sul destinatario della decisione impugnata non è causa di nullità della decisione stessa (Nel caso di specie, l’incolpato chiedeva l’annullamento della sanzione perché emessa nei confronti di “Pier” anziché “Piero”. Il CNF, escluse eventuali omonimie e rilevato quindi che non vi erano dubbi sul fatto che si trattasse della medesima persona, la quale peraltro indicava essa stessa indifferentemente i due nomi anche nei propri atti, ha rigettato l’eccezione di nullità).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 23 luglio 2013, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 23 Luglio 2013 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Alba, delibera del 21 Giugno 2012 (cancellazione)
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