Nello stabilire che le deliberazioni del Consiglio territoriale sono prese a maggioranza di voti (e che, in caso di parità, prevale il voto del Presidente), l’art. 43, comma 3, R.D. n. 37/1934 non precisa altresì il “tipo” di maggioranza, ovvero se assoluta o relativa, sicché non è affetta da invalidità la pronuncia che ometta tale indicazione (Nel caso di specie, il ricorrente impugnava la sanzione disciplinare comminatagli dal COA eccependone l’asserita nullità a causa della mancata indicazione se fosse stata adottata all’unanimità o a maggioranza dei presenti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 197.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 23 Marzo 2016 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera del 08 Maggio 2014 (sospensione)
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