E’ valida quella motivazione che, a sostegno della decisione adottata, esponga ragioni che siano oggettivamente adeguate sul piano della logico e su quello delle massime di esperienza, senza che, a tal fine, sia necessario un particolareggiato esame e una specifica confutazione di tutte le questioni sollevate, né una precisa esposizione di tutte le fonti di prova.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), sentenza del 6 giugno 2015, n. 77
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense 29/11/2001 n. 244.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 06 Giugno 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 15 Dicembre 2010 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 18395 del 20 Settembre 2016 (accoglie)
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