In tema di procedimento disciplinare avanti al CDD, il termine per il deposito delle motivazioni (art. 26 Reg. CNF n. 2/2014) è da considerarsi a tutti gli effetti ordinatorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 265 del 24 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 10 Gennaio 2025 (sospensione)
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