Corrispondenza tra colleghi non producibile né riferibile in giudizio: l’obbligo deontologico prevale sul dovere di difesa, salvo eccezioni espresse

L’art. 48 cdf vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 356 del 7 ottobre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 356 del 07 Ottobre 2024 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 29 Marzo 2018 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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